CORSO PER FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 36 e 37, Dlgs 81/2008 e Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011
DESCRIZIONE
Il lavoratore riceve una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.
DURATA CORSO BASE
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
DURATA CORSO AGGIORNAMENTO
6 ore di Formazione quinquennale per tutti i macrosettori di rischio
DESTINATARI
Lavoratori autonomi e/o dipendenti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 36 e 37, Dlgs 81/2008 e Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011